Giurisprudenza.
Cass. civ. Sez. II Sent., 28-02-2018,
n. 4676 (rv. 647844-01)
La realizzazione da parte di uno dei
coniugi senza il consenso dell'altro su un fondo in comunione legale di
uno o più edifici costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione
di cui è possibile fare valere l'annullabilità in giudizio. (Cassa con
rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/07/2012)
FONTI
Cass. civ. Sez. I Sent., 19-01-2018,
n. 1429
In regime di comunione legale tra
coniugi, in virtù dell'art. 177, comma 1, lett. b) c.c. deve escludersi
che rientrino nella comunione "de residuo" i frutti dei beni personali
di uno dei coniugi in corso di maturazione, ma non ancora percepiti, al
tempo dello scioglimento della comunione legale
FONTI
Cass. civ. Sez. I Ord., 15-01-2018, n.
773
La comunione de residuo o differita si
costituisce su beni solo se ancora esistenti al momento dello
scioglimento della comunione tra i coniugi.
FONTI
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
07-03-2017, n. 5652
L'art. 177, comma 1, lett. c), c.c.
esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta
da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca
precedente allo scioglimento della comunione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO
ROMA, 20/02/2015)
FONTI
Cass. civ. Sez. II, 30-11-2016, n.
24438
Tra coniugi (nella specie avvocati),
titolari di uno studio professionale associato, opera il principio di
gratuità delle prestazioni.
FONTI
Cass. civ. Sez. II, 03-06-2016, n.
11504
Non rientra nella comunione legale
l'immobile che, promesso in vendita a persona coniugata e coattivamente
trasferito al promissario acquirente in base ad una sentenza pronunciata
ai sensi dell'art. 2932 c.c., a causa dell'inadempimento del venditore,
divenuta definitiva successivamente alla pronuncia della separazione. Il
regime di comunione legale dei coniugi concerne, infatti, gli acquisti
implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la
costituzione di diritti reali sulla stessa, ma non diritti di credito
derivanti dal contratto stipulato da uno solo dei coniugi i quali per la
loro stessa natura relativa e personale non sono suscettibili di cadere
in comunione, pur se strumentali all'acquisizione di una "res".
FONTI Imm. e propr., 2016, 7, 461
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
28-09-2015, n. 19204 In
tema di comunione legale, l'art. 168 c.c. disciplina la particolare
condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati
all'impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono
soggetti al regime della comunione legale "de residuo", ossia ristretta
ai soli beni sussistenti al momento dello scioglimento della comunione,
sicché non opera per tali acquisti il meccanismo previsto dall'art. 179,
comma 2, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppur
temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica
indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di
acquisto, atteso che, mentre la prima norma prende in considerazione
beni qualificati da un'oggettiva destinazione all'attività
imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni
soggettivamente qualificati dall'essere strumento di formazione ed
espressione della personalità dell'individuo. (Rigetta, App. Salerno,
24/02/2012)
FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. I Sent., 20-03-2013,
n. 6876
Non cadono in comunione immediata -
restando assoggettati alla disciplina di cui all'art. 178 c.c. e cioè
alla comunione de residuo - gli acquisti di quote di società di persone.
Pertanto, poiché l'attivo della massa comune si arricchisce allo
scioglimento della comunione legale, a questo momento, e non ad epoca
successiva, va ancorata la stima del valore della partecipazione
societaria.
FONTI
Cass. pen. Sez. III Sent., 10-11-2010, n. 42182
Nel regime di comunione legale i beni
destinati all'esercizio dell'impresa di uno solo dei coniugi ex art. 178
c.c. non sono soggetti, all'atto del loro acquisto, alle formalità
prescritte dall'art. 179, lett. d), c.c., applicabile ai soli beni che
servono all'esercizio di una professione liberale. Il coniuge
dell'imprenditore, intervenuta la cessazione del regime legale, non è
titolare di un diritto reale sui beni predetti, né può rivendicare la
propria quota, quanto meno sin tanto che i beni conservano la loro
destinazione all'esercizio dell'impresa (in applicazione di questo
principio la Corte ha confermato la decisione con la quale il G.I.P., in
funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di
restituzione pro quota di un terreno e di un opificio, di cui con
precedente sentenza era stata disposta la confisca a carico del coniuge
imprenditore della parte ricorrente).
FONTI |
Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete |