Scioglimento della comunione
la comunione si scioglie per |
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In caso di separazione personale, per il secondo comma
dell’art. 191
(aggiunto dalla l. 55\2015) la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento
in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, oppure
alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei
coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i
coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello
stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
La separazione giudiziale può essere pronunciata a norma
dell'articolo 193 del codice civile in caso d’interdizione o inabilitazione di
uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. È inoltre causa di
separazione giudiziale il disordine degli affari personali di uno dei coniugi o
la sua condotta nell'amministrazione dei beni della comunione quando queste
circostanze mettono in pericolo gli interessi dell'altro coniuge, della famiglia
o della comunione. Può, infine essere chiesta quando uno dei coniugi non
contribuisce in proporzione alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro ai
bisogni della famiglia.
Verificatasi una causa di scioglimento della comunione, sarà necessario
procedere alla divisione dei beni comuni da farsi in parti uguali tra moglie e
marito (art 194 c.c.) e ciò perché, come già si è visto, la comunione legale dei
beni si svolge sempre " alla pari ".
Non sono ammissibili accordi tra i coniugi che stabiliscano quote diverse. Il
procedimento da seguire sarà quello ordinario previsto per la divisione dei beni
comuni. Si presume che i beni mobili facciano parte della comunione, (art. 195
c.c.) ma i coniugi stessi ed i loro eredi hanno diritto a prelevare dalla
comunione i beni mobili personali e quelli che vi sono entrati per successione o
donazione purché riescano a fornire la prova circa la proprietà o provenienza di
detti beni.
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