Giurisprudenza.
Cass.
civ. Sez. II, 28-02-2018, n. 4676
Ai beni acquistati in un previgente
regime patrimoniale, si continua ad applicare (salva diversa volontà dei
coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo
e sopravvenuto regime coniugale. Il che significa che il fondo
acquistato dai coniugi in comunione legale dei beni continua a mantenere
il suo specifico assetto giuridico, fino allo scioglimento della
comunione, anche se successivamente detto regime muti, per volontà dei
medesimi, in quello di separazione dei beni. In particolare, la natura
di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino
al momento del suo scioglimento, per le cause di cui all'art. 191 c.c. ,
allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che
abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può
liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l'esigenza di
tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.
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