Amministrazione della cosa comune

Come abbiamo visto il potere di ogni comunista si misura dalla quota posseduta; questo si evidenzia in senso positivo nell'attribuzione degli utili prodotti dalla cosa comune e, all'opposto, nella contribuzione alle spese relative alla comunione che, come sappiamo (art. 1101 comma 2), sono proporzionali alla quota.

Il peso della quota è però particolarmente rilevante anche per quanto riguarda l'amministrazione della cosa comune.

L'art. 1105 c.c. , infatti, dopo aver ribadito che tutti i  partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune, stabilisce le maggioranze necessarie per le deliberazioni relative alla comunione.

In proposito distinguiamo tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione.

 atti ordinaria amministrazione

sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote

atti di straordinaria amministrazione
(art. 1108 c.c.)

innovazioni e atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: è necessaria la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune

atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e locazioni ultranovennali: è necessario il consenso di tutti i partecipanti

I comunisti possono anche decidere di nominare un amministratore della cosa comune e formare un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa (art. 1106 c.c.). Sia le deliberazioni relative alle decisioni sulla cosa comune sia le deliberazioni relative alle nomina dell'amministratore e al regolamento possono essere impugnate davanti alla autorità giudiziaria(art. 1107 e art. 1109 c.c.).

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