Articolo 1107. Impugnazione del regolamento.
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni
dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal
giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria
decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia
stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti.
|