Articolo 1107. Impugnazione delle deliberazioni.
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare
davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è
gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo
comma dell'articolo 1108 .
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui
è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità
giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
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