Articolo 1105. Amministrazione.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune .
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei
partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie
per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i
partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della
deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non
viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria.
Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
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