Accessione unione e specificazione
Secondo l'art. 934 c.c.
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il
suolo appartiene al proprietario di questo, |
In generale, e salve le ipotesi previste dallo stesso articolo 934, il suolo
attrae tutto ciò che vi è sopra incorporato.
In altre parole il proprietario del suolo è proprietario anche dei beni che lì
si trovano, siano essi mobili o immobili, il termine accessione, infatti, deriva
dal latino "accessio" e tradotto significa accrescimento, aggiunta, elemento
accessorio. Con l'accessione, quindi si verifica un accrescimento di una cosa a
scapito di un'altra, e in genere ciò accade a favore del suolo per tutto
quello che vi trova.
Da questa regola, quindi, potrebbe sembrare che tutto quello che si trova sul fondo divenga del proprietario di detto fondo, e se io lascio la mia bicicletta sul fondo altrui ne perderò la proprietà.
In realtà non tutto quello che si trova sul suolo diviene del proprietario
del fondo, ma solo quello che vi è incorporato, come, appunto, le piantagioni,
le costruzioni e le altre opere che si trovino sopra (ma anche sotto) il suolo.
Non perderò, quindi, la proprietà della mia preziosa bicicletta, ma se, per
ipotesi, questa bicicletta viene saldamente connessa al suolo al fine di farne
un monumento al ciclismo, ecco che la sua proprietà passa al proprietario del
fondo.
Le eccezioni al principio dell'accessione sono elencate nello stesso articolo
934 e si riferiscono ai casi dell'art.
935 (opere fatte dal proprietario del suolo con
materiali non suoi), 936 (opere eseguite dal
terzo con materiali propri),
937 (opere eseguite dal terzo con materiali
altrui) e 938 che si riferisce al fenomeno della cosiddetta accessione
invertita;
riportiamo il testo dell'art. 938:
Art. 938 |
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni. |
Come si vede in questo caso, di natura eccezionale, è il costruttore dell'edificio che diviene (o almeno può divenire) proprietario del suolo e dello stesso edificio, mentre secondo i normali principi dell'accessione dovrebbe essere il proprietario del suolo a divenire proprietario della costruzione fatta sul suo terreno.
Oltre ai casi di accessione riferita ad un suolo, notiamo che:
di accessione si parla anche in generale per indicare tutti i casi di
espansione della proprietà |
Per stabilire quale bene attrae l'altro (o meglio a quale proprietario andrà
la proprietà del bene) si ricorre al concetto della prevalenza.
La cosa
prevalente, e quindi principale, attrae la cosa secondaria, che è accessoria.
Partendo da questo concetto generale di accessione, possiamo distinguerne diverse ipotesi nella sottostante tabella.
accessione |
mobile a immobile |
è l'ipotesi dell'art. 934. Il suolo attrae le cose mobili e immobili incorporate ad esso |
immobile a immobile |
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unione o commistione |
mobile a mobile | se due cose mobili appartenenti a proprietari diversi sono state unite o mescolate in modo da formare un tutto unitario e non sono separabili senza un notevole deterioramento, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno, ma se una cosa può essere considerata principale rispetto all'altra o è molto superiore per valore, il proprietario della cosa principale o di maggior valore acquista la proprietà del tutto, pagando però, all'altro proprietario il valore della cosa che vi è unita o mescolata (art. 939 c.c.) |
specificazione |
mobile a mobile | nel caso in cui si adoperi della materia altrui per formare una nuova cosa, chi ha compiuto l'opera diviene proprietario della cosa dovendo solo pagare al proprietario della materia il suo valore. Se, però, il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera(art. 940 c.c.) |
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