Accessione unione e specificazione

Secondo l'art. 934 c.c.

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo,
salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge

In generale, e salve le ipotesi previste dallo stesso articolo 934, il suolo attrae tutto ciò che vi è sopra incorporato.
In altre parole il proprietario del suolo è proprietario anche dei beni che lì si trovano, siano essi mobili o immobili, il termine accessione, infatti, deriva dal latino "accessio" e tradotto significa accrescimento, aggiunta, elemento accessorio. Con l'accessione, quindi si verifica un accrescimento di una cosa a scapito di un'altra, e in genere  ciò accade a favore del suolo per tutto quello che vi trova.

Da questa regola, quindi,  potrebbe sembrare che tutto quello che si trova sul fondo divenga del proprietario di detto fondo, e se io lascio la mia bicicletta sul fondo altrui ne perderò la proprietà.

In realtà non tutto quello che si trova sul suolo diviene del proprietario del fondo, ma solo quello che vi è incorporato, come, appunto, le piantagioni, le costruzioni e le altre opere che si trovino sopra (ma anche sotto) il suolo.
Non perderò, quindi, la proprietà della mia preziosa bicicletta, ma se, per ipotesi, questa bicicletta viene saldamente connessa al suolo al fine di farne un monumento al ciclismo, ecco che la sua proprietà passa al proprietario del fondo.

Le eccezioni al principio dell'accessione sono elencate nello stesso articolo 934 e si riferiscono ai casi dell'art. 935 (opere fatte dal proprietario del suolo con materiali non suoi), 936 (opere eseguite dal terzo con materiali propri), 937 (opere eseguite dal terzo con materiali altrui) e 938 che si riferisce al fenomeno della cosiddetta accessione invertita;
riportiamo il testo dell'art. 938:

Art. 938
Occupazione di porzione di fondo attiguo
(accessione invertita)

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Come si vede in questo caso, di natura eccezionale, è il costruttore dell'edificio che diviene (o almeno può divenire) proprietario del suolo e dello stesso edificio, mentre secondo i normali principi dell'accessione dovrebbe essere il proprietario del suolo a divenire proprietario della costruzione fatta sul suo terreno.

Oltre ai casi di accessione riferita ad un suolo, notiamo che:

di accessione si parla anche in generale per indicare tutti i casi di espansione della proprietà
nel caso in cui una cosa sia unita materialmente in un'altra per fatto naturale o umano

Per stabilire quale bene attrae l'altro (o meglio a quale proprietario andrà la proprietà del bene)  si ricorre al concetto della prevalenza.
La cosa prevalente, e quindi principale, attrae la cosa secondaria, che è accessoria.

Partendo da questo concetto generale di accessione, possiamo distinguerne diverse ipotesi nella sottostante tabella.

accessione

mobile a immobile

è l'ipotesi dell'art. 934. Il suolo attrae le cose mobili e immobili incorporate ad esso

immobile a immobile
  1. Alluvione: unioni di terra e incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti. Appartengono al proprietario del fondo
  2. Avulsione: un fiume o torrente stacca una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva. Il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione
  3. Alveo abbandonato: se un fiume o un torrente forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
  4. Isola formata nel fiume: le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico

unione o commistione

mobile a mobile se due cose mobili appartenenti a proprietari diversi  sono state unite o mescolate in modo da formare un  tutto unitario e non sono separabili senza un notevole deterioramento, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno, ma se una cosa può essere considerata principale rispetto all'altra o è molto superiore per valore, il proprietario della cosa principale o di maggior valore acquista la proprietà del tutto, pagando però, all'altro proprietario il valore della cosa che vi è unita o mescolata (art. 939 c.c.)

specificazione

mobile a mobile nel caso in cui si adoperi della materia altrui per formare una nuova cosa, chi ha compiuto l'opera diviene proprietario della cosa dovendo solo pagare al proprietario della materia il suo valore. Se, però, il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera(art. 940 c.c.)

 

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