Articolo 937. Opere fatte dal un terzo con materiali altrui.
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un
terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa
separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno
delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali
siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che
sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di una indennità pari
al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere
tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente
al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il
risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso
senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in
mala fede abbia autorizzato l'uso.
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