Articolo 935. Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali
altrui.
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con
materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal
proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno
all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel
caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa
grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi
dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia della incorporazione .
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