Articolo 938. Occupazione di porzione di fondo attiguo.
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una
porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro
tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria,
tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà
dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al
proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il
risarcimento dei danni.
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