Il termine
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Video, il termine |
del termine possiamo dare due nozioni diverse |
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termine di efficacia |
è un avvenimento futuro e certo dal quale o fino a quale si producono gli effetti di un negozio giuridico |
termine di adempimento |
si riferisce sempre ad un evento futuro e certo ma serve a differire nel tempo l'adempimento di una obbligazione |
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Profondamente diversa è la natura dell'uno e dell'altro termine.
Nel termine di efficacia il diritto nasce o cessa di esistere nel giorno indicato dal termine. Per esempio, stabiliamo che il 15 aprile ti darò locazione la mia casa per un anno. In questo caso il diritto nascerà il 15 aprile e cesserà alla mezzanotte del 15 aprile dell'anno successivo. Abbiamo quindi un termine iniziale ed un termine finale.
Nel termine di adempimento o di scadenza non si fa questione circa l'esistenza del diritto che è certo sin dal momento in cui raggiungiamo l'accordo, ma ci limitiamo semplicemente a differirne l'adempimento.
Le regole previste per il termine a volte si riferiscono al termine di scadenza, altre volte al termine di efficacia a volte, infine, ad entrambi; per evitare confusione specificheremo quando ci riferiamo all'uno o all'altro termine; se, invece, ci riferiamo al termine senza null'altro indicare, vogliamo dire che la regola si adatta ad entrambe le ipotesi.
Il termine al pari della condizione si riferisce ad un evento futuro, ma, a differenza di questa, certo.
Avremo, quindi, termine sia nel caso in cui si sappia esattamente quando si verificherà l'avvenimento (ad es. il 15 marzo) sia nel caso in cui non si sappia quando si verificherà (ad es. il giorno della morte di Tizio); ciò perché l'elemento caratterizzante del termine è la certezza.
Vediamo ora come si computa il termine.
secondo l'articolo 2963 del codice civile i termini si computano secondo il calendario comune, cioè secondo il calendario gregoriano |
se il termine è indicato in anni, mesi o giorni, questo si compie allo scadere dell'anno del mese o del giorno indicato. Se quindi, ad esempio, si indicherà il mese di febbraio come termine, questo si intende scaduto il 28 di febbraio non avendo alcuna rilevanza la minore durata del mese di febbraio rispetto gli altri mesi dell'anno |
i giorni si calcolano sempre tutti interi, cioè dalla mezzanotte alla mezzanotte, è non da un ora all'altra; se quindi alle sei del pomeriggio ci accordiamo che domani mi restituirai la cosa, vorrà dire che avrai tempo sino alla mezzanotte di domani per la restituzione e non fino alle 6 |
non si calcola il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, in altre parole non viene calcolato il giorno iniziale (dies a quo) mentre è calcolato il giorno finale (dies ad quem); se il 15 luglio che dovrai restituirmi la cosa fra dieci giorni, intendiamo dire che il termine scadrà alla mezzanotte del 25 luglio. Si potrebbe obiettare che in realtà è stato contato il termine iniziale del 15 luglio, ma a guardare bene se avessimo contato anche il 15 luglio i giorni non sarebbero più 10 ma 11 . |
se il termine cade in un giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo |
Il termine differisce dalla condizione per consiste nel suo carattere di certezza.
In questa ottica si capisce come mai il termine non ha efficacia retroattiva, a differenza di quanto accade nella condizione che, se avverata, rende il diritto esistente sin dal giorno in cui è stato posto in essere negozio condizionato. Nel caso del termine di efficacia, invece, il diritto esiste o cessa di esistere alla scadenza del termine. Non è quindi il caso di far riferimento ad alcuna retroattività vista la certezza momento in cui si produrranno o cesseranno di prodursi gli effetti del negozio.
Il termine di scadenza può essere stabilito a favore del debitore, come accade di solito, o del creditore; in quest'ultimo caso il creditore potrà chiedere l'adempimento anche prima della scadenza del termine. Se invece è stabilito a favore del debitore, il creditore non potrà chiedere l'adempimento prima alla scadenza. Tuttavia, se il debitore paga prima della scadenza, non potrà ripetere quanto pagato e ciò perché il diritto del creditore era già esistente ma s'era differito solamente l'adempimento (articolo 1185 c.c.).
In certi casi, però, il debitore perde beneficio del termine di scadenza, quando cioè si trovi in condizioni tali che il passare del tempo mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione. Ciò accade, secondo l'articolo 1186 del codice civile, quando il debitore è divenuto insolvente (caso tipico è quello del fallimento), oppure quando ha volutamente diminuito le garanzie che aveva dato per l'adempimento o, infine, non ha fornito quelle promesse.
Se per l'obbligazione non è stato stabilito alcun termine di adempimento, vuol dire che il creditore potrà chiedere l'adempimento nel momento che riterrà più opportuno, a meno che per la natura della obbligazione con per gli usi sia comunque necessario un termine che, in caso di disaccordo fra le parti, sarà determinato dal giudice.
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