Articolo 2963. computo dei termini di prescrizione.
I termini di prescrizione contemplati dal presente
codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del
giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo
corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo
giorno dello stesso mese.
|