Articolo 1185. Pendenza del termine.
Il creditore non puņ esigere la prestazione prima
della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non puņ ripetere ciņ che ha pagato anticipatamente, anche
se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso perņ egli puņ ripetere, nei
limiti della perdita subita, ciņ di cui il creditore si č arricchito per effetto
del pagamento anticipato.
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