Scissione delle società
Come più società possono fondersi in una sola, può accadere che una società
si scinda in una o più entità sociali più piccole.
Abbiamo (art. 2506 c.c.) due ipotesi:
scissione totale
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si ha quando una società
trasferisce l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o
di nuova costituzione estinguendosi. |
scissione parziale o scorporazione
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si ha quando una società
trasferisce solo parte del suo patrimonio ad una o più società. In
questo caso la società che opera la scissione non si estingue
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Come si vede in tutti e due i casi è consentito operare la scissione sia a
favore di società preesistenti (scissione per incorporazione) sia a favore di
società di nuova costituzione (scissione in senso stretto).
Particolare è la tecnica con la quale si realizza la scissione.
Ai soci della società che si è scissa sono assegnate le azioni o quote della
società beneficiaria della scissione; in altre parole i soci della vecchia
società scissa entrano a far parte a pieno titolo della società beneficiaria.
Questo sistema, però, trova una parziale deroga nel comma 2 dell'art. 2506 che
prevede, oltre alla possibilità di un conguaglio in denaro, che,
per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite
azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della
società scissa.
In merito al procedimento il codice civile (artt. 2506 bis e ter ) richiama in
gran parte alla disciplina della fusione, prevedendo la redazione di un progetto
di scissione, la redazione di relazioni illustrative, il deposito degli atti
nelle sedi delle società, le decisioni delle società sulla scissione,
l’eventuale opposizione dei creditori sociali, la redazione dell’atto di
scissione per atto pubblico e, soprattutto, l’applicazione dell’art. 2504
quater. Anche in questo caso eseguite tutte le iscrizioni dell’atto di
scissione, l’invalidità della scissione non può essere più pronunciata, restando
salvo il diritto al risarcimento del danno a soci e terzi danneggiati dalla
scissione.
Rispetto al procedimento di fusione, tuttavia, vi sono alcune differenze.
Vediamole nella sottostante tabella.
progetto di scissione
differenze rispetto al progetto di fusione |
bisognerà indicare anche "
l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a
ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio
in danaro"
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nel caso in cui
non si sia determinata nel progetto la destinazione di un
elemento dell'attivo questo nel caso di assegnazione
dell'intero patrimonio alla società scissa è ripartito
proporzionalmente alla società beneficiarie in proporzione della
quota di patrimonio loro assegnato, mentre nel caso di scissione
parziale l'elemento dell'attivo resta alla società trasferente |
nel caso in cui
non si sia determinata nel progetto la destinazione di un
elemento del passivo rispondono solidalmente, nel caso di
scissione totale, le società beneficiarie e nel caso di
scissione parziale la società scissa, che ha effettuato il
trasferimento, e le società beneficiarie |
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relazione dell'organo di
amministrazione
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deve indicare anche, rispetto
alla analoga relazione in caso di fusione,
i criteri di distribuzione delle azioni o
quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato alle società beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella società scissa (art. 2506 ter).
Quando la scissione si realizza mediante aumento
di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la
relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista,
l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il
registro delle imprese presso il quale tale relazione è
depositata. |
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relazione degli esperti
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non è necessaria
nel caso in cui la scissione avviene mediante la costituzione di
una o più nuove società e non siano previsti criteri di
attribuzione delle azioni o quote diversi da quello
proporzionale. In questo caso, infatti, la proporzionalità dei
criteri di attribuzione rende chiaro ai soci i valori delle
proprie partecipazioni |
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con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti
finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla
scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione
della sua relazione e della relazione degli esperti
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Come nel caso della fusione vi sarà la decisione separata delle società che
partecipano alla operazione, con la particolarità, rispetto alla fusione, che
nel caso di scissione parziale la società trasferente dovrà anche ridurre il suo
capitale proprio perché parte di esso andrà alle altre (o all'altra) società.
L'art. 2506 quater si occupa, infine,
degli effetti della scissione ma prevedendo, rispetto alle ipotesi di
fusione, una diversa regola in merito alla
responsabilità della società beneficiaria per i debiti della società scissa. Si
stabilisce, infatti, che le società beneficiarie sono responsabili in solido per
i debiti della società trasferente, ma solo " nei limiti del
valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto".