Articolo 2506 quater. Effetti della scissione. La scissione ha effetto dall'ultima delle
iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle
imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere
tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione
mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si
riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite
date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.
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