Articolo 2506. Forme di scissione.
Con la scissione una società assegna l'intero suo
patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte
del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative
azioni o quote ai suoi soci.
E' consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. E' consentito
inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano
distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma
azioni della società scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento
senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. |