Costituzione assemblea
(intervento - rappresentanza)
L'assemblea ha anche i suoi organi
interni, ed infatti l'art. 2371 dispone che siano presenti il presidente
e, eventualmente, il segretario;
Il presidente può essere scelto in due modi:
1) perché indicato nello statuto, o in mancanza..
2) è scelto con il voto della maggioranza dei presenti ( si noti non del
capitale sociale).
Il presidente, in particolare:
a) verifica la regolarità della costituzione;
b) accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
c) regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Il segretario ( che non è necessario quando il verbale è redatto da un
notaio) è designato negli stessi modi del presidente, e lo assiste nello
svolgimento delle mansioni che sono affidate al presidente.
L'assemblea è regolarmente costituita quando sono state osservate tutte
le formalità previste per la la convocazione.
tuttavia, in mancanza delle formalità previste
per la convocazione, la legge prevede che l'assemblea è
regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero
capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti
degli organi amministrativi e di controllo (assemblea
totalitaria) |
In questo caso ciascuno degli intervenuti può opporsi
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato (art. 2366 comma 4).
Quando invece l'assemblea è stata regolarmente convocata,
l'insufficiente informazione può portare al rinvio dell'assemblea, per
un termine non superiore a cinque giorni, solo su richiesta dei soci che
raggiungano un terzo del capitale sociale e che dichiarino di non essere
stati sufficientemente informati sull'oggetto della deliberazione (art.
2374 c.c.), ma questo diritto può essere esercitato per una sola volta
e per lo stesso oggetto.
E' importante stabilire anche chi può intervenire
all'assemblea e se, ed in che limiti, è ammessa la rappresentanza dei
soci; vediamo i due casi:
intervento
(art. 2370 c.c.) |
possono intervenire all'assemblea
gli azionisti
cui
spetta il diritto di voto |
Lo statuto delle società le cui
azioni non sono ammesse alla gestione accentrata,
può richiedere il preventivo deposito delle azioni
presso la sede sociale o presso le banche indicate
nell’avviso di convocazione, fissando il termine
entro il quale debbono essere depositate ed
eventualmente prevedendo che non possano essere
ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo.
Qualora le azioni emesse dalle società indicate al
primo periodo siano diffuse fra il pubblico in
misura rilevante il termine non può essere superiore
a due giorni non festivi. |
lo statuto può prevedere
l'interevento tramite mezzi di telecomunicazione
oppure permettere il voto per corrispondenza o in
via elettronica. Chi esprime il voto per
corrispondenza o in via elettronica si considera
intervenuto all’assemblea. |
Resta fermo quanto previsto dalle
leggi speciali in materia di legittimazione
all’intervento e all’esercizio del diritto di voto
nell’assemblea nonché in materia di aggiornamento
del libro soci nelle società con azioni ammesse alla
gestione accentrata. |
|
Passiamo ora a considerare l'ipotesi della rappresentanza in assemblea.
In teoria nulla vieta che i soci possano farsi rappresentare da altri
soggetti, ed infatti l'art. 2372 c.c. dispone che,( salvo disposizione
contraria dello statuto ma solo per le società che non fanno ricorso al
capitale di rischio e per le cooperative), i soci possono farsi rappresentare
nell'assemblea, ma subito dopo sono poste una serie di limitazioni a
questa facoltà, previste per evitare che un eccessivo ricorso a tale
strumento rischi di fare più gli interessi del rappresentante e delle
persone o gruppi che l'appoggiano o di cui fa parte, che del
rappresentato.
Vediamo, allora, i limiti alla potere di rappresentanza previsti
dall'art. 2372.
rappresentanza
art. 2372 c.c. |
valida solo se conferita per
iscritto
|
non è consentita la delega in
bianco |
non può essere conferita né ai
membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti della società, né alle
società da essa controllate o ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti di queste |
se la rappresentanza è
conferita ad una società, associazione,
fondazione od altro ente collettivo o
istituzione, questo può soltanto delegare un
proprio dipendente o collaboratore |
|
Regole particolari sono stabilite per la rappresentanza
assembleare nel caso delle società che fanno ricorso al capitale di
rischio:
rappresentanza nelle società che
fanno ricorso al capitale di rischio |
la rappresentanza può essere
conferita solo per singole assemblee, con effetto
anche per le successive convocazioni, salvo che si
tratti di procura generale o di procura conferita da
una società, associazione, fondazione o altro ente
collettivo o istituzione ad un proprio dipendente
|
la stessa persona non può
rappresentare in assemblea
1.più di 50 soci se il capitale non è superiore a 5
milioni di euro
2.più di 100 soci, se il capitale è più di 5 milioni
di euro e fino a 25 milioni di euro
3.più di 200 soci se il capitale è superiore a 25
milioni di euro |
|
Una disciplina ancora diversa è prevista
per le società quotate nei
mercati regolamentati negli art. 136 e ss. del d.lgs n.58\98
riformato dall’art. 3 del d.lgs 27 del
27-1-2010. |