cui spetta il diritto di voto

Viene da chiedersi chi siano gli "azionisti cui spetta il diritto di voto" a cui si riferisce l'art. 2370.

Notiamo che in realtà non sempre l'azionista che ha il diritto di voto può effettivamente esercitarlo in assemblea.

Secondo l'art.  2352 c.c. infatti, votano in assemblea, salvo patto contrario, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario e, nel caso di sequestro delle azioni, il custode che, evidentemente, non sono azionisti, ma per votare devono necessariamente intervenire in assemblea.

da ciò intendiamo che l'intervento in assemblea è riservato a tutti coloro che sono titolari del diritto di voto, anche se non sono soci

Osserviamo, poi, che possono intervenire anche quei soci che non possono votare in assembla per le particolari condizioni in cui si vengono a trovare, come nel caso del socio moroso  (ex art. 2344 c.c.) o in conflitto d'interessi ( art. 2373 c.c.), ma la quota di capitale sociale da loro rappresentata è comunque calcolata ai fini del quorum costitutivo, mentre l'azionista con voto limitato può intervenire solo nelle deliberazioni relative ai particolari argomenti cui gli è stato riconosciuto tale diritto.

Non possono intervenire in assemblea, invece, i soci che non hanno diritto di voto, come gli azionisti senza diritto di voto (art. 2351) e gli azionisti di risparmio, ma il rappresentate comune degli azionisti di risparmio e quello degli obbligazionisti possono assistere all'assemblea dei soci.

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