Il testamento, a differenza della generalità degli altri negozi giuridici, può essere facilmente revocato dal suo autore; questa particolarità ha fatto ritenere ad alcuni autori che il testamento non sia un negozio giuridico; quale che sia la posizione dottrinaria in merito, è certo che la revocabilità del testamento è frutto della sua particolare natura di atto di ultima volontà.
Per questo motivo l'art. 679 c.c. dispone che:
Non si può in alcun modo
rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie; |
Come si vede non è possibile rinunciare a tale facoltà, anche se lo avesse dichiarato lo stesso testatore.
La revoca è pur sempre un nuovo negozio giuridico, una nuova dichiarazione di volontà che toglie efficacia alle precedenti.
Tradizionalmente si distinguono tre modalità di revoca del testamento:
Espressa; |
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Tacita; |
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Presunta. |
Cominciamo dalla prima.
revoca espressa |
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Con la revoca espressa, il testatore elimina in tutto o in parte le precedenti disposizioni testamentarie in maniera esplicita.
Nel caso ci ripensasse, però, potrà sempre nelle stesse forme revocare la
revoca già effettuata;
in tal caso rivivranno le disposizioni revocate ( art. 681 c.c.) .
revoca tacita |
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Veniamo, infine, alla revoca presunta che può essere considerata come una forma di revoca tacita perché consiste pur sempre in atti che indicano la volontà di revocare il precedente testamento; in questi casi, però, è ammessa la prova contraria; si può provare che con tali attività non si aveva l'intenzione di revocare il precedente testamento; c'è quindi presunzione (relativa), ed ecco il perché della nuova distinzione.
revoca presunta |
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In entrambi i casi, come già detto, è possibile provare una diversa volontà del testatore.
Chiudiamo l'argomento parlando della revocazione di diritto o caducità ( art. 687 c.c.).
In questo caso la revoca avviene per la sopravvenienza di circostanze che, se
conosciute dal testatore, gli avrebbero fatto redigere un diverso testamento.
Le circostanze consistono nella sopravvenienza di figli; vediamo, quindi, cosa
accade nella sottostante tabella.
sopravvenienza di
figli |
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Anche in questi casi, però, il testamento non cade se il suo autore aveva provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti di essi.
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