Articolo 687.
Revocazione per sopravvenienza di figli.
Le disposizioni a titolo universale o particolare
fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver
figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la
sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore,
benché postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento
di un figlio naturale.
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo
del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche
se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e
soltanto in seguito legittimato.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia
provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o
discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa
luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
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