Articolo 684.
Distruzione del testamento olografo.
Il testamento olografo distrutto, lacerato o
cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte
revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato
da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non
ebbe l’intenzione di revocarlo.
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