Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
istituti a protezione degli incapaci
Il minore,
l'interdetto e l'inabilitato non possono compiere, o non possono compiere da
soli, la maggior parte degli atti giuridici.
Ciò non vuol dire, però, che tali soggetti abbiano
il loro patrimonio "congelato" sino a quando non cessi questo loro
stato di incapacità; anche per il minore può sorgere la necessità di
provvedere immediatamente al suo patrimonio, senza che si possa attendere
che raggiunga la maggiore età.
A tutela degli interessi di questi soggetti il
codice civile prevede tre istituti, la responsabilità genitoriale, la tutela
e la curatela.
Si tratta di istituti diversi tra loro, perché
mentre i genitori e il tutore rappresentano il minore e l'interdetto, il
curatore assiste l'inabilitato, e ciò si spiega considerando che
quest'ultimo ha una, seppure limitata, capacità d'agire, mentre i primi due
non hanno capacità di agire, se non per ipotesi eccezionali e per
particolari condizioni e atti.
Un’ipotesi particolare, e per certi versi
curiosa, la ritroviamo nell'art. 1426 c.c. che, in deroga alla generale
annullabilità degli atti giuridici compiuti dal minore, li ritiene validi
quando questi con raggiri abbia occultato la sua minore età; si afferma
quindi, ricorrendo a quelle frasi latine che esprimono il concetto ( e fanno
fare anche bella figura) che malitia
supplet aetatem.
Della responsabilità genitoriale ( introdotta dal
d.lgs. 154\2013 che ha modificato e abrogato numerosi articoli del codice
civile) che ne occuperemo in occasione dello studio sulla famiglia ( cap. 6
par. 11), mentre ora descriviamo gli altri due istituti della tutela e della
curatela.
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