Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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tutela

Si distinguono quattro tipi di tutela (art. 348 c.c.).

·         Volontaria: quando il  giudice nomina il tutore che è designato dallo stesso genitore;

·         Legittima: quando sono nominati parenti prossimi o affini del minore;

·         Dativa: quando la nomina è relativa a persone che non sono parenti del minore;

·         Assistenziale: quando è affidata ad un ente nei casi previsti dall'art. 345 c.c.

Il tutore è nominato dal giudice tutelare (artt. 344 e 346 c.c.) che sopraintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge, ma prima di procedere alla nomina il giudice deve ascoltare il minore che abbia compiuto di dodici anni, o anche di età inferiore se abbia capacità di discernimento.

Prima di assumere l'incarico il tutore deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare di esercitare l'incarico con fedeltà e diligenza. Vediamo ora quali sono i poteri del tutore.

·         rappresenta l'incapace ( minore e interdetto) anche nei rapporti personali;

·         in merito agli atti che può compiere distinguiamo:1. atti che possono essere compiuti senza autorizzazione: di ordinaria amministrazione quelli relativi al mantenimento dell'incapace; 2. atti per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare: sono quelli previsti dall'art. 374 c.c. (es. accettare eredità, promuovere giudizi); 3. atti per i quali è necessaria l'autorizzazione del tribunale: sono previsti dall'art. 375 c.c.(es. alienare beni, costituire pegni o ipoteche).

Il giudice tutelare può anche nominare un protutore, che rappresenta il minore nel caso in cui il suo interesse è in contrasto con quello del tutore.
Il protutore ha, in pratica, gli stessi poteri del tutore (art. 355 c.c.). Il protutore può essere nominato anche quando il tutore sia venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio, ma, in tal caso, ha la cura della persona del minore, lo rappresenta e può compiere gli atti conservati e urgenti sino a quando non sia nominato il tutore. Se non sono seguite le dette regole, gli atti compiuti sono annullabili (art. 377 c.c.).

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