Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
tutela
Si distinguono quattro tipi di tutela (art. 348 c.c.).
·
Volontaria:
quando il giudice nomina il tutore che è designato dallo stesso genitore;
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Legittima:
quando sono nominati parenti prossimi o affini del minore;
·
Dativa:
quando la nomina è relativa a persone che non sono parenti del minore;
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Assistenziale:
quando è affidata ad un ente nei casi previsti dall'art. 345 c.c.
Il tutore è nominato dal giudice tutelare (artt. 344 e
346 c.c.) che sopraintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre
funzioni affidategli dalla legge, ma prima di procedere alla nomina il giudice
deve ascoltare il minore che abbia compiuto di dodici anni, o anche di età
inferiore se abbia capacità di discernimento.
Prima di assumere
l'incarico il tutore deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare di
esercitare l'incarico con fedeltà e diligenza.
Vediamo ora quali sono i poteri del
tutore.
·
rappresenta l'incapace (
minore e interdetto) anche nei rapporti personali;
·
in merito agli atti che può
compiere distinguiamo:1. atti che possono essere compiuti senza autorizzazione:
di ordinaria amministrazione quelli relativi al mantenimento dell'incapace; 2.
atti per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare: sono quelli
previsti dall'art. 374 c.c. (es. accettare eredità, promuovere giudizi); 3. atti
per i quali è necessaria l'autorizzazione del tribunale: sono previsti dall'art.
375 c.c.(es. alienare beni, costituire pegni o ipoteche).
Il giudice tutelare
può anche nominare un protutore, che rappresenta il minore nel caso in cui il
suo interesse è in contrasto con quello del tutore.
Il protutore ha, in pratica, gli stessi poteri del
tutore (art. 355 c.c.). Il protutore può essere nominato anche quando il tutore
sia venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio, ma, in tal caso, ha la cura
della persona del minore, lo rappresenta e può compiere gli atti conservati e
urgenti sino a quando non sia nominato il tutore. Se non sono seguite le dette
regole, gli atti compiuti sono annullabili (art. 377 c.c.).
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