Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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curatela

Come si vede dalla nozione, il curatore è nominato, sempre dal giudice tutelare, in situazioni meno gravi rispetto a quelle che portano alla nomina del tutore, e ciò deriva del fatto che inabilitati e minori emancipati non sono del tutto sforniti di capacità di agire; di conseguenza mentre il tutore rappresenta l'incapace, il curatore l'assiste. Sempre per gli stessi motivi il curatore non interviene in tutti gli atti dell'incapace, ma solo per determinati atti; come già ricordato il minore emancipato e l'inabilitato possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di natura personale, mentre, in altri casi, (art. 394 c.c.) è necessaria l'assistenza del curatore (es. stare in giudizio); per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria, oltre che l'assistenza del curatore, la autorizzazione del giudice tutelare; se poi si tratta delle ipotesi ex art. 375 c.c. sarà anche necessaria l'autorizzazione del tribunale. Se non sono seguite le dette regole, gli atti compiuti sono annullabili (art. 396 c.c.).

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