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curatela
Come si vede dalla nozione, il curatore è nominato,
sempre dal giudice tutelare, in situazioni meno gravi rispetto a quelle che
portano alla nomina del tutore, e ciò deriva del fatto che inabilitati e minori
emancipati non sono del tutto sforniti di capacità di agire; di conseguenza
mentre il tutore rappresenta l'incapace, il curatore l'assiste. Sempre per gli
stessi motivi il curatore non interviene in tutti gli atti dell'incapace, ma
solo per determinati atti; come già ricordato il minore emancipato e
l'inabilitato possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e
gli atti di natura personale, mentre, in altri casi, (art. 394 c.c.) è
necessaria l'assistenza del curatore (es. stare in giudizio); per gli atti di
straordinaria amministrazione è necessaria, oltre che l'assistenza del curatore,
la autorizzazione del giudice tutelare; se poi si tratta delle ipotesi ex art.
375 c.c. sarà anche necessaria l'autorizzazione del tribunale. Se non sono
seguite le dette regole, gli atti compiuti sono annullabili (art. 396 c.c.)
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