La risoluzione del contratto

 
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Nel corso della nostra analisi ci siamo spesso occupati del venir meno del vincolo contrattuale per il verificarsi di una causa di estinzione del contratto;
per  estinzione del contratto intendiamo  

 la perdita definitiva di efficacia del contratto

Vediamo, allora, quali sono le cause di estinzione del contratto.

cause di estinzione del contratto

annullamento
risoluzione
mutuo dissenso
recesso
rescissione

Dell'annullamento e della rescissione  ce ne siamo occupati in occasione dello studio del negozio giuridico; del recesso e del mutuo dissenso quando abbiamo parlato dell'efficacia del contratto.

Non ci rimane, allora, che studiare la risoluzione che è la causa principale di estinzione del contratto, non senza precisare, però, che non dobbiamo confondere l'estinzione del contratto con la sua esecuzione. Se, infatti, le parti adempiono le loro obbligazioni non si potrà certo parlare di estinzione del contratto, ma solo di estinzione delle obbligazioni in esso contenute; il contratto, all'opposto, continuerà a produrre i suoi effetti, perché è proprio per questi effetti che le parti possono giustificare le loro nuove posizioni giuridiche.

Tradizionalmente si distingue tra:

  1. risoluzione volontaria o negoziale, quando le parti di comune accordo decidono di sciogliersi dai vincoli contrattuali (recesso e il c.d. mutuo dissenso);
  2. risoluzione legale, tipica dei contratti a prestazioni corrispettive è prevista quando sorgono particolari problemi nel corso del rapporto tra le parti.

Occupiamoci della risoluzione legale che possiamo definire come

 il venir meno del vincolo contrattuale a causa del verificarsi di uno o più eventi che impediscono la corretta e conveniente prosecuzione del rapporto

Nel classificare i contratti ci siamo occupati della categoria dei contratti a prestazioni corrispettive e li abbiamo definiti come quei negozi

dove vi sono due prestazioni legate tra loro da un nesso (sinallagma) che le rende interdipendenti
( es. la locazione, se il proprietario non rende abitabile l'immobile il conduttore non è tenuto al pagamento del canone)

Questi contratti si distinguono da quelli unilaterali e bilaterali imperfetti, dove non c'è sinallagma.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, invece, le due (o più) prestazioni sono legate tra loro sia nel momento della stipula del contratto sia successivamente nello svolgimento del rapporto.
Ci occupiamo, ora, del venir meno del legame che lega le prestazioni durante lo svolgimento del rapporto, del venir meno, quindi, del sinallagma funzionale, perché l'inesistenza, o il difetto, del sinallagma genetico è vizio che può portare alla nullità del contratto e non alla sua risoluzione.

Stabilito, quindi, che di risoluzione se ne può parlare solo nei contratti a prestazioni corrispettive e che questa si giustifica solo quando viene meno il sinallagma funzionale, vediamo in quali casi si può risolvere, e quindi far venir meno, il contratto.

casi di risoluzione

risoluzione per inadempimento
risoluzione per impossibilità sopravvenuta
risoluzione per eccessiva onerosità

 Occupiamoci, allora analiticamente dei singoli casi cliccando sui relativi collegamenti.

  1. la risoluzione per inadempimento;
  2. la risoluzione per impossibilità sopravvenuta;
  3. la risoluzione per eccessiva onerosità.
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