La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

 

nozione
(art. 1463 c.c.)

nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità della prestazione di un parte
porta alla risoluzione di diritto del contratto anche se l'altra prestazione è ancora possibile 

 
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Quando ci siamo occupati delle obbligazioni, abbiamo citato l'art. 1256 c.c. relativo alla impossibilità sopravenuta il cui primo comma così recita:

l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diviene  impossibile

Qui ci occupiamo del verificarsi della impossibilità sopravvenuta in un contratto a prestazioni corrispettive;

stabilito che si estingue l'obbligazione divenuta impossibile per la regola dell'art. 1256, e quindi l'obbligazione di un parte contrattuale, ulteriore conseguenza sarà la automatica risoluzione del contratto anche se l'altra prestazione è ancora possibile.

Il motivo della risoluzione va ricercato nel fatto che nei contratti a prestazioni corrispettive le diverse prestazioni sono legate tra loro dal sinallagma; il venir meno di una prestazione, quindi, libera l'altra parte dalla sua prestazione e questo risultato si ottiene, appunto, attraverso la risoluzione del contratto.

Verificatasi l'impossibilità, secondo l'art. 1463, non si potrà più chiedere l'altra prestazione e sorgerà anche l'obbligo di restituzione di ciò che  si sia già ricevuto, secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.).

Vediamo, ora, casi particolari di impossibilità che, ricordiamo, deve essere sempre sopravvenuta e non imputabile alla parte che doveva eseguire la prestazione.

impossibilità temporanea
(art. 1256 c. 2)

la prestazione verrà eseguita quando diverrà possibile; di conseguenza l'altra parte sarà tenuta ad eseguire la sua obbligazione solo quando cesserà la causa che ha provocato l'impossibilità

impossibilità parziale
(art. 1464 c.c.)

quando la prestazione di un contraente è divenuta impossibile sono in parte, l'altra ha diritto alla corrispondente riduzione della sua prestazione, ma può anche recedere dal contratto quando non ha un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. È chiaro che tale regola può essere applicata solo quando si tratti di obbligazioni contrattuali divisibili

impossibile della prestazione nei contratti plurilaterali
(art. 1466 c.c.)

in questi contratti l'impossibilità di una prestazione non comporta la risoluzione del contratto, a meno che la prestazione mancata non debba considerarsi essenziale

Fino a adesso ci siamo occupati della impossibilità sopravvenuta in generale e della conseguente risoluzione del contratto.

In certi casi, però, è necessario stabilire quando si è verificata l'impossibilità, perché nei contratti consensuali e ad efficacia reale, l'impossibilità della prestazione non porta alla risoluzione del contratto quando si sia già verificato il trasferimento del diritto.

Facciamo l'esempio che si acquisti una casa e non si sia  ancora pagato il prezzo; per un caso sfortunato la casa è distrutta da un incendio, l'acquirente sarà ancora tenuto a pagare il prezzo?
Seguendo quello che abbiamo detto in merito alla risoluzione, la risposta dovrebbe essere negativa, ma è necessario considerare che in questi contratti l'effetto reale, e quindi la proprietà, passa all'altra parte per effetto del consenso e non perché è stato pagato il prezzo; di conseguenza l'incendio ha distrutto un bene già di proprietà dell'acquirente che non sarà liberato dall'obbligo di pagare il prezzo.

Questo principio lo troviamo nell'art. 1465 c.c. primo comma, secondo cui:

nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata ancora consegnata

La regola espressa nella tabella si applica, forse in maniera ingiustificata, anche nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo, sia differito fino allo scadere di un termine.
Se, invece, era stata apposta al contratto una condizione sospensiva, l'impossibilità verificatasi prima dell'avveramento della condizione libera l'acquirente dalla sua obbligazione.

Se, infine, si tratta di vendita di cosa generica, la regola del primo comma dell'art. 1465 troverà applicazione solo dopo che sia stata effettuata l'individuazione o sia avvenuta la consegna.

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