La petizione di eredità contro i terzi

nozione
(art. 
534 c.c.)

l'erede può agire anche contro gli aventi causa di chi possiede a titolo di erede o senza alcun titolo. L'azione è consentita anche nei confronti degli aventi causa dall'erede apparente che non era nel possesso dei beni ereditari ( art. 534 comma 2)

Ci occuperemo in seguito della figura dell'erede apparente nei due tipi di petizione dell'eredità.

Ora interessa vedere che tipo di azione svolge l'erede. Anche in questo caso si tratta di petizione dell'eredità, perché l'erede vuole che gli sia riconosciuta (e quindi accertata) la sua qualità di erede.

L'azione può svolgersi nei confronti di qualsiasi avente causa che abbia ricevuto i beni ereditari dall'erede apparente o da chi non vantava alcun titolo, ma l'erede può non raggiungere il suo scopo quando ricorrano queste due condizioni:

1. l'acquisto del terzo dall'erede apparente è avvenuto a titolo oneroso;
2. l'acquisto è avvenuto in buona fede, buone fede che però non è presunta, dovendo essere provata dal terzo. Diversamente il terzo non sarà in buona fede e  non vedrà fatto salvo il suo acquisto ( art. 534 comma 2).

Sono però fatte salve le regole sulla trascrizione dei beni immobili e beni mobili registrati ( art. 534 comma 3).

Analizziamo, infine, le differenze tra questa azione e quella prevista dall'art. 533.

  1. l'azione è rivolta contro terzi e non direttamente contro l'erede apparente;
  2. non è possibile, con questa azione, agire semplicemente contro chiunque possegga i beni ereditari, come nel caso dell'art. 533, ma solo contro chi sia stato avente causa dall'erede apparente o dal possessore senza titolo alcuno;
  3. in tema di buona fede notiamo che quando l'erede apparente aliena il bene al terzo, la sua situazione di buona fede è irrilevante, contando, semmai, la buona fede del terzo. Nel caso dell'art. 533, invece, la buona fede dell'erede apparente deve essere accertata poiché sarà rilevante in merito alle restituzioni ( art. 535 c.c.) .
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