Articolo
534. Diritti dei terzi.
L'erede puņ agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a
titolo di erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con
l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni
mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e
l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla
trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla
trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.
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