Articolo
535. Possessore di beni ereditari.
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al
possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le
spese, i miglioramenti e le addizioni.
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa
dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il
corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede
subentra nel diritto di conseguirlo.
È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni
ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se
l'errore dipende da colpa grave.
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