La collazione

nozione
( art. 737 c.c.)

 è il rimedio previsto dalla legge per aumentare la massa ereditaria  grazie al quale i figli, i loro discendenti, e il coniuge che hanno accettato l’eredità devono restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in maniera tale da dividerli con gli altri coeredi

L'istituto della collazione è previsto dall'art. 737 al capo II del titolo IV del codice civile relativo alla divisione ereditaria.

Questa collocazione effettuata dal legislatore ci fa già intendere come la collazione sia funzionale alla divisione della eredità ed ha lo scopo da aumentare la massa ereditaria da divedere.

Prima ancora di approfondire la dinamica dell'istituto è importante sottolineare una differenza con una situazione simile che abbiamo già visto parlando della lesione della quota di legittima, ci riferiamo, cioè alla riunione fittizia della massa ereditaria.

La differenza è sostanziale, anche se di non immediata percezione;
accade, infatti, che nella riunione fittizia è necessario far rientrare nella massa ereditaria i beni che sono stati donati per determinare la quota disponibile ( art. 556 c.c.).
I beni donati rientrano nella massa ereditaria ma solo per l'ammontare del valore necessario per reintegrare la quota del legittimario che sia stata lesa dalle donazioni.

Nella collazione, invece, non ci sono legittimari da tutelare, ma una eredità da dividere, ed è necessario che questa eredità sia completamente divisa comprendendo per intero anche i beni che vi sono usciti a causa di donazioni.

Di conseguenza ben può accadere che il testatore dispensi nel contratto di donazione dalla collazione, ma tale dispensa non avrebbe alcun valore quando leda la quota disponibile. In altre parole mentre è possibile evitare la collazione, non è possibile evitare la riunione fittizia perché questa è funzionale alla salvaguardia del diritto del legittimario.

Fatta questa distinzione e inquadrato l'istituto, vediamone i tratti essenziali.

soggetti tenuti alla collazione

1. coniuge superstite
2. figli

beneficiari della collazione

sono gli stessi coeredi sopra indicati; questi, infatti, sono tenuti reciprocamente alla collazione per la formazione della massa da dividere. L'azione non spetta, però, a coloro che pur rientrando in dette categorie non sono divenuti eredi, come nel caso in cui non accettino l'eredità

oggetto

tutte le donazioni ricevute dal defunto a favore delle persone sopra indicate; alla collazione si è tenuti sia quando si è stati beneficiati in una donazione (donazione diretta) sia quando la liberalità risulti da atti diversi dalla donazione (donazione indiretta) come la rimessione del debito effettuata dal de cuius  a favore dell'erede o anche in caso di negozio simulato

donazioni escluse

1. donazioni di modico valore a favore del coniuge( art. 738 c.c.);
2. le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze;
3. le spese sostenute dal defunto per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale solo quando non eccedono notevolmente la misura   ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art. 742 c.c.), a meno che tali spese a favore dei discendenti non siano state effettuate per pagare i loro debiti o per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore  (art. 741 c.c.);
4. la donazione rimuneratoria di cui all'art. 770 c.c.
5. le donazioni fatte dall'erede ai suoi discendenti o al coniuge ( art. 739 c.c.)

dispensa

è possibile che il testatore dispensi validamente dalla collazione sempreché che questa non leda la quota del legittimario

Prima di analizzare le modalità della collazione è importante effettuare una considerazione; potrebbe sembrare, infatti, che la collazione sia possibile solo nella successione testamentaria, ma invece si può avere anche nella successione legittima, essendo solo necessario che i discendenti o il coniuge siano chiamati per quota.

Vediamo, ora, le modalità della collazione.

modalità della collazione

collazione in senso stretto o in natura; in tal caso si restituisce alla massa lo stesso bene che si è ricevuto
collazione per imputazione; in questo caso il coerede donatario imputa alla propria quota il valore che i beni donati avevano al momento della apertura della successione;
successivamente si fa il calcolo complessivo per verificare il valore delle singole quote spettanti ad ogni erede;
il coerede donatario potrà imputare alla sua quota il valore del bene donato sino alla concorrenza della sua complessiva quota, ma se il valore del bene imputato alla quota del coerede donatario sommato al valore quanto già avuto per effetto del testamento o della successione legittima, supera il valore complessivo della quota di eredità a lui spettante, dovrà versare alla massa l'equivalente in denaro

Come è facile intuire con la collazione in natura la donazione si risolve perché il coerede restituisce il bene, mentre in quella per imputazione il conferente conserva la proprietà del bene donato seppure come quota della sua eredità.

Per  i beni immobili si possono scegliere entrambe le modalità, mentre per i beni mobili l'art. 750 c.c. specifica che la collazione può essere fatta solo per imputazione.

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