Articolo
739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a
coniugi.
L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi
discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia
conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è
discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a
collazione.
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