Articolo 556. Determinazione della porzione disponibile.
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva
disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al
tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i
beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore
determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse
cosė formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
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