La capacità giuridica |
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Video, la capacità giuridica |
nozione |
la capacità giuridica è l'idoneità riconosciuta ad ogni persona a divenire titolare di diritti e doveri |
Il codice civile non definisce la capacità giuridica, ma indica solo quando
si acquista.
Secondo l'art. 1 del codice civile
infatti, "la capacità giuridica si acquista dal momento della
nascita".
Il concetto della capacità giuridica è uno dei pilastri su cui regge l'edificio del diritto dei nostri tempi; il legislatore con poche parole ha voluto affermare che tutte le persone fisiche per il solo fatto della nascita sono idonee ad entrare nel mondo giuridico ed a poter essere titolari di diritti e di doveri.
Un bambino appena nato, anche se di famiglia poverissima, può divenire
titolare di un grande patrimonio (magari lasciatogli in eredità da un
benefattore) nulla contando le sue condizioni personali, come il sesso, la razza
od un eventuale difetto fisico.
In passato non è stato sempre così; lo schiavo, ad esempio, non aveva capacità
giuridica e, in tempi più recenti, le donne avevano una limitata capacità
giuridica. Ancora possiamo ricordare l'abrogato terzo comma dell'art. 1 c.c. che
prevedeva limitazioni alla capacità giuridica derivanti all'appartenenza a
determinate razze.
La capacità giuridica, quindi, è anche espressione di un principio di libertà
e uguaglianza tanto che l'art. 22 della Costituzione stabilisce che "nessuno può
essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza
e del nome".
Ciò non toglie che in certi casi si possono individuare delle ipotesi di
limitazione della capacità giuridica, come nel caso dello straniero che è
ammesso a godere dei diritti civili in condizioni di reciprocità rispetto allo
Stato di appartenenza (art. 16 disp. att. c.c.), mentre dubbi sono i casi
relativi a particolari limitazioni relative a particolari situazioni o soggetti,
come nel caso degli artt. 1471 e 2357 c.c. o ancora degli artt. 87 e 352 c.c.
che, però, sembrano più riferirsi ad ipotesi di incompatibilità, che a vere e
proprie limitazioni della capacità giuridica.
Stabilito che la capacità giuridica è una condizione imprescindibile di
ogni persona fisica, analizziamo meglio le condizioni necessarie per ottenerla
nella tabella sottostante: ( in corsivo i collegamenti ipertestuali)
acquisto |
dal momento della nascita |
perdita |
nel momento della morte |
Abbiamo visto che la capacità giuridica si perde nel momento della morte, ma
può essere importante stabilire nel caso in cui più persone muoiano nello
stesso evento, chi sia morto prima e chi dopo; il codice civile all'art. 4 stabilisce che tutte le persone si considerano morte nello stesso istante;
è
questo il caso della commorienza, ma è
possibile fornire la prova contraria dalla presunzione stabilita dal
legislatore.
Sino ad ora abbiamo discusso della capacità giuridica e ci siamo riferiti
essenzialmente alle persone fisiche, ma anche gli enti possono essere dotati di
capacità giuridica.
Il codice, per definire il fenomeno, parla di "personalità giuridica" proprio
per indicare quella speciale capacità che spetta a tali enti che, quando
l'acquisiscono, divengono, appunto, "persone giuridiche" e quindi essere
anch'esse titolari di situazioni giuridiche;
è ovvio, però, che la capacità giuridica delle persone giuridiche è di regola
più limitata di quella delle persone fisiche, proprio perché gli manca
l'attributo della fisicità; di conseguenza la persona giuridica non potrà
sposarsi, riconoscere figli, fare testamento etc.
D'altro canto la persona fisica subisce delle limitazioni alla sua capacità
giuridica dovute solo (e esclusivamente) alla sua "fisicità" ; non potrà,
di conseguenza, precedere a scissione o fusione, mettersi in liquidazione e così
via.
Al di fuori di queste ovvie ipotesi, però, c'è coincidenza tra capacità
giuridica delle persone fisiche e giuridiche; anzi per alcuni diritti di
carattere non patrimoniale, come i diritti della personalità, è riconosciuta
tutela anche alle persone giuridiche.
Non hanno, invece, personalità giuridica altri enti (detti enti di fatto o
non riconosciuti) che per non avere seguito l'iter previsto dalla legge per
acquisirla hanno difatti rinunciato ad ottenerla pienamente.
Giurisprudenza
La durata della capacità
giuridica.
Cass. civ. Sez. II, 06-06-2013, n. 14360 Cass. civ. Sez.
I, 14-01-2003, n. 360 |
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Abbiamo detto che gli enti di fatto non hanno personalità giuridica, ma è anche vero che questi enti hanno pur sempre la capacità giuridica, seppure più limitata rispetto agli enti con la piena capacità giuridica e ciò perché questi sono d'importanza e dimensioni ragguardevoli (pensiamo ai partiti politici e ai sindacati) dove è alquanto netta la distinzione tra l'ente e le persone che ne fanno parte; poiché anche questi enti possono essere considerati direttamente come centri d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive, si è ritenuto che anch'essi avessero capacità giuridica. Di conseguenza si è elaborato un concetto più ampio soggettività giuridica; con questo termine ci riferisce a tutti coloro che, appunto, hanno capacità giuridica e nel novero entrano le persone fisiche, giuridiche e gli enti di fatto. Secondo questa opinione, con la quale siamo sostanzialmente d'accordo, anche gli enti di fatto avrebbero capacità giuridica pur non essendo di regola considerate come persone giuridiche.