Bisogna capire cosa s'intende per "momento della nascita";
per nascita si intende "il venire al mondo" e tale condizione si verifica quando il bambino si distacca dalla madre; non basta solo nascere, però, per acquistare la capacità giuridica; è anche necessario che il bambino nasca vivo |
È sufficiente, quindi, anche un solo istante di vita per acquistare la capacità
giuridica.
La determinazione dell'evento della nascita è demandato alla scienza
medica che, come è noto, si evolve in modo tale da mettere in luce situazioni
sempre nuove.
È anche vero che la procreazione può anche avvenire " in vitro" ( vedi ad es.
la legge 19\02\2004 n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita), ma ciò non
toglie che, comunque avvenga la procreazione, la capacita giuridica si acquista
con la nascita.
Attualmente si ritiene avvenuta la nascita quando c'è stata
un'autonoma attività respiratoria anche se breve.
In ogni caso è bene sottolineare che la questione non è priva di rilievo
pratico; se, ad esempio, il bambino era destinatario di un'eredità, anche un
solo istante di vita sarà stato sufficiente a farlo divenire titolare di quel
patrimonio ed a trasmetterlo, con la morte, ai suoi eredi.
Se, invece nasce morto, non diverrà titolare di alcun patrimonio
che andrà a persone diverse dagli ipotetici eredi del bambino nato morto.
Altro problema riguarda la prova dell'avvenuta nascita e, quindi,
dell'esistenza della persona.
Questa, di regola, è data con l'atto di nascita,
anche se nella cause che riguardano lo stato delle persone può essere fornita
con qualsiasi mezzo.
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