L'indegnità |
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Video, l'indegnità |
nozione |
è la situazione di chi avendo compiuto gravi atti contro il de cuius quando questi era in vita è escluso dalla successione |
Il codice civile parla dell' indegnità all'articolo 463, articolo appena
successivo a quello relativo alla capacità succedere. Si potrebbe pensare,
quindi, che l'indegno non ha la capacità a succedere.
In realtà, l'indegnità non è
una forma di incapacità in quando l'indegno può acquistare ma deve restituire
quanto ricevuto (potest capere sed non retinere).
L'indegnità non si verifica automaticamente all'avverarsi dei casi previsti dall'articolo 463, ma è necessaria la domanda di parte ed una sentenza, costitutiva, che la accerti.
Passiamo, ora, all'esame dei singoli casi (tassativi) di indegnità;
omicidio o tentato omicidio commessi contro la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, un discendente o un ascendente della medesima. |
calunnie rivolte contro queste persone denunciate ingiustamente per un reato punibile con l'ergastolo o la reclusione per un tempo minimo di tre anni oppure aver testimoniato falsamente contro di loro imputati per i predetti reati; |
attentato alla volontà di testare concretizzatosi in violenza o dolo contro persona della cui successione si tratta; |
soppressione, alterazione, falsificazione, occultamento del testamento. |
La sentenza che pronuncia l'indegnità ha efficacia retroattiva; ciò comporta che l'indegno dovrà restituire i frutti che gli sono pervenuti dal momento dell'apertura da successione (art. 464 c.c.), ma essendo questa una pena, non si comunica ai figli dell'indegno; tuttavia per evitare che l'indegno possa comunque trarre vantaggio dalla suo status di genitore l'articolo 465 del codice civile dispone che l'indegno non ha diritto all'usufrutto o alla amministrazione dei beni che la legge accorda ai genitori.
abbiamo già ribadito che l'indegnità non è una forma di incapacità e per questo motivo l'indegno può essere riabilitato |
L'articolo 466 del codice civile permette, infatti, alla persona che ha subìto l'attività dell'indegno di riabilitarlo con atto pubblico o con testamento. Questa attività deve avvenire dopo la commissione dei fatti da parte dell'indegno, non essendo pensabile che si possa preventivamente autorizzare qualcuno a commettere gli atti che portano l'indegnità.
Un altro modo per conseguire l'effetto della riabilitazione è quello previsto dal secondo comma dell'articolo 466 secondo cui l'indegno, non espressamente riabilitato, può essere oggetto di una disposizione testamentaria quando il testatore è conoscenza della causa di indegnità; in tal caso succede nei limiti della disposizione testamentaria ma se, a causa del testamento, è stato leso nella sua quota di legittima non potrebbe esperire l'azione di riduzione e dovrebbe comunque accontentarsi di ciò che ha ricevuto in base alla disposizione testamentaria.
Ricordiamo che si può essere esclusi, per testamento,
dalla successione per una nuova forma di indegnità.
Dispone, infatti,
l’art. 448 bis
introdotto dalla l. 219\2012, rubricato “Cessazione per decadenza dell'avente
diritto dalla potestà sui figli” secondo il quale: ” Il figlio, anche
adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti
all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti
del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità e, per i fatti che non
integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla
successione”.
Questa ipotesi ha trovato poi il suo corrispettivo nel novellato art. 463, al
secondo comma n. 3) bis, secondo il quale è escluso dalla successione come
indegno:"3-bis) Chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti
della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è
stato reintegrato nella responsabilità alla data di apertura della successione
della medesima".
In materia di indegnità la legge 11 gennaio 2018, n. 4 ha introdotto l’art. 463 bis che introduce una particolare forma d’indegnità, o meglio una sorta di sospensione cautelare dalla successione nei confronti di particolari soggetti che sono sottoposti a procedimento penale per ipotesi di reato, che se accertati, comporterebbero l’indegnità. Abbiamo visto, infatti, che gli effetti dell’indegnità si producono, seppure retroattivamente, dalla pronuncia della sentenza. Ora per tutto il tempo del processo, il probabile indegno poteva comunque accedere alla successione, cosa che si è voluta evitare proprio con il nuovo articolo 463 bis che sospende dalla successione coloro che sono sottoposti a indagini penali per omicidio volontario o tentato omicidio nei confronti del de cuius, se questi era il coniuge o l'altra parte dell'unione civile, uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Riportiamo il testo dell’art. 463 bis.
«Art. 463-bis (Sospensione dalla
successione).
Sono sospesi dalla
successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione
civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro
coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione
o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla
nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi
dell'articolo 463 del presente codice.
Le disposizioni di cui al primo comma
si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o
tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della
sorella.
Il pubblico
ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini,
comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si
e' aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di
reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».
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