Articolo
466. Riabilitazione dell'indegno.
Chi č incorso nell'indegnitą č ammesso a succedere quando la persona,
della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto
pubblico o con testamento.
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se č stato contemplato nel
testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnitą, č ammesso a
succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
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