Articolo 466. Riabilitazione dell'indegno.

Chi č incorso nell'indegnitą č ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se č stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnitą, č ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
 

 

Torna alla home page     
 
Torna alla sommario della sezione