Articolo
463. Casi d'indegnità.
È escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui
successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della
medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a
norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge
penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o
con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la
denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha
testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la
testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio
penale;
3-bis) Chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti
della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è
stato reintegrato nella responsabilità alla data di apertura della successione
della medesima.
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si
tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione
sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
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