I consorzi
definizione art.2602 c.c. |
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese |
Come si vede dalla definizione, con il consorzio si crea una
organizzazione per svolgere in comune, o disciplinare, determinate fasi delle
loro imprese.
Per quanto possa sembrare strano, il consorzio non è nato sin dall'inizio come
mezzo di collaborazione tra imprenditori per produrre o operare meglio sul
mercato, ma è nato con uno scopo diverso: permettere il funzionamento dei
contratti di cartello tra imprenditori
limitativi della concorrenza.
In altre parole con questi contratti si cercava di limitare la concorrenza;
successivamente sorse la necessità di creare un'organizzazione che permettesse
al cartello di poter operare al meglio: il consorzio.
Nella nostra analisi non ci occuperemo dei consorzi anticoncorrenziali (regolati dalla legislazione antimonopolistica), ma dei consorzi di cooperazione interaziendale volontari .
Cominciamo subito con l'osservare che il codice civile detta una
disciplina comune per tutti i consorzi (artt. 2603\2611c.c.) e una dedicata ai
soli consorzi con attività esterna a causa dei rapporti che questi intrattengono
con i terzi (artt.2612\2615 ter c.c.).
Possiamo, quindi, individuare due tipi di consorzi:
con attività interna | disciplinati negli artt.2612-2611 c.c. solo per gli aspetti che riguardano la nascita del consorzio e i rapporti tra i singoli consorziati. Questi consorzi non hanno direttamente rapporti con i terzi estranei al consorzio |
con attività esterna | disciplinati negli artt. 2612-2615 ter c.c. Questi consorzi operano direttamente anche con i terzi ed è quindi necessario definirne i poteri e le responsabilità |
Cominciamo con i consorzi con attività interna, cioè con analizzare la disciplina comune a tutti i consorzi.
parti | il contratto può essere stipulato solo tra imprenditori |
contratto | dev'essere redatto per iscritto a pena di nullità e contenere le indicazioni previste dall'art. 2603 c.c. |
modificazioni del contratto | devono essere fatte per iscritto a pena di nullità e, salvo diversa pattuizione, devono ottenere il consenso di tutti i consorziati |
durata | in mancanza di determinazione, il contratto, è valido per dieci anni |
maggioranze | le deliberazioni per l'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto della maggioranza dei consorziati, salvo diverse maggioranze previste dal contratto di consorzio |
recesso ed esclusione | le cause di recesso ed esclusione sono previste nel contratto sociale. La quota del consorziato che non fa più parte dell'organizzazione si accresce in misura proporzionale a quelle degli altri |
trasferimento dell'azienda di un consorziato | l'acquirente entra a far parte del consorzio, ma gli altri consorziati possono deliberare la sua esclusione entro un mese dalla conoscenza del trasferimento ed in presenza di una giusta causa |
scioglimento del consorzio | simili quelle previste per lo scioglimento del contratto di società, sono elencate nell'art.2611 c.c. |
Vediamo ora la disciplina specifica per i consorzi con attività esterna.
ufficio destinato a svolgere attività con i terzi |
la creazione di questo ufficio rende applicabile al consorzio la normativa particolare prevista negli artt.2612 e ss. Poiché il consorzio è con attività esterna sono previsti particolari obblighi e responsabilità |
pubblicità | un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori ed entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese |
rappresentanza | è attribuita alle persone individuate nel contratto di consorzio. La rappresentanza processuale passiva spetta sempre a coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione |
fondo consortile | costituisce un patrimonio autonomo da quello dei singoli consorziati. Sul fondo possono soddisfarsi i creditori del consorzio, ma non quelli dei singoli consorziati. Se il fondo è insufficiente, i creditori del consorzio non potranno soddisfarsi sul patrimonio dei consorziati, a meno che gli organi del consorzio abbiano agito per conto dei singoli consorziati; in tal caso c'è responsabilità solidale del consorzio e dei consorziati che si sono avvalsi degli organi del consorzio |
insolvenza di un consorziato | in caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote |