In misura proporzionale a quelle degli altri
A guardare le lettera dell'art.
2609 c.c. comma 1, sembrerebbe che al
consorziato receduto o escluso nulla spetterebbe per la liquidazione
della sua quota(si accresce proporzionalmente a quelle degli altri).
Parte della dottrina ritiene che al consorziato receduto o escluso
spetti comunque la liquidazione della quota,mentre si accresceranno i
diritti e gli obblighi degli altri nell'ambito del consorzio.
Altra dottrina ritiene, invece, che in caso di recesso non spetti al
consorziato la liquidazione della quota in base ad una applicazione
analogica dell'articolo 37
codice civile. |