Articolo 2611. Cause di scioglimento.
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di
conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606,
se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla
legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
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