Disegni e modelli

nozione
(art. 31 cod. prop. ind.)

possono essere oggetto di registrazione i disegni e modelli di un prodotto o di una sua parte purché sia nuovo abbia carattere individuale

Il codice della proprietà industriale si occupa agli artt. 31 e ss. dei disegni e modelli; questi non devono essere confusi con i modelli di utilità ( che è oggetto di brevetto) poiché il loro scopo non è quello di facilitare l'uso di un prodotto, ma di renderlo più gradevole alla vista e di contribuire alla identificazione di un certo tipo di un prodotto;
in altre parole è come se si decidesse di vestire un prodotto, e come esistono gli stilisti di moda, così esistono gli stilisti dei prodotti che operano con disegni o modelli. Queste persone creano un certo disegno o modello, lo registrano, e possono sfruttare i diritti derivanti dalla registrazione, ad esempio cedendoli ad un produttore; può quindi accadere che si disegni una particolare forma di una bottiglia che poi divenga il marchio di una bibita o di un profumo.

Per raggiungere questo risultato, però, è necessario che il disegno o il modello siano nuovi e abbiano carattere individuale; analizziamo questi due requisiti.

novità

un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti ( art. 32 cod. prop. ind.)

carattere individuale

un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima ( art. 33 cod. prop. ind.)

Per poter registrare un disegno o un modello è quindi necessario che siano nuovi e abbiano carattere individuale; è anche necessario, come abbiamo visto, che la novità e la individualità si riferiscono anche a precedenti disegni e modelli già divulgati; in proposito l'art. 34 cod. prop. ind. precisa che cosa s'intende per divulgazione riferendola alle ipotesi in cui il modello o il disegno sono stati resi pubblici; ciò può avvenire in vari modi, come la registrazione, o quando sono  stati esposti o comunque resi accessibili al pubblico, escludendo, però, i casi in cui vi sia stata una sola divulgazione di carattere "privato" come nel caso in cui siano stati mostrati in maniera riservata ad un terzo, o quando l'accessibilità al pubblico è frutto di un abuso nei confronti dell'autore.

Non è poi nuovo un disegno o un modello imposto dalle caratteristiche tecniche di un prodotto, proprio perché si confonde con il prodotto stesso; ad esempio non si potrebbero registrare come disegno le naturali venature di un oggetto di legno.

La durata della protezione è di cinque anni dalla presentazione della domanda, prorogabili sino ad un massimo di venticinque anni.

Come il marchio anche il disegno o modello deve essere lecito, cioè non contrasto con l'ordine pubblico o il buon costume (art. 43 cod. prop. ind.); se illecito, non nuovo o privo di carattere individuale sarà sin dall'origine nullo.
Si tratta, però, di un anomalo caso di nullità relativa, poiché nel caso in cui si voglia far valere la nullità della registrazione, può essere chiesta solo dal titolare del diritto che ha già registrato lo stesso disegno o modello.
La nullità è prevista anche quando il loro uso costituirebbe violazione di un segno distintivo oppure di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

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