Articolo 34. Divulgazione
Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o
modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico
per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero, se è stato
esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali
eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti
specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel
corso della normale attività commerciale, prima della data di
presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la
priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico
per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo
esplicito o implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 non si considera
reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore
o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di
informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei
dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di
registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi
precedenti la data di quest'ultima.
4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli
articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso
accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti,
direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti
dell'autore o del suo avente causa.
5. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in
esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi
il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. |