Articolo 31. Oggetto della registrazione Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli
l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei
colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali
del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano
nuovi ed abbiano carattere individuale. |