Il debitore garantisce l'adempimento l'obbligazione con tutti i suoi beni presenti futuri (art. 2740 c.c.).
Ciò vuol dire che in caso di inadempimento il creditore potrà rivalersi sul patrimonio debitore per i danni che eventualmente gli siano stati provocati. Quest'attività si svolge dopo l'inadempimento del debitore e si sostanzia, in caso di mancanza di collaborazione del debitore, attraverso il procedimento di esecuzione forzata.
In molti casi, tuttavia, l'esecuzione sui beni del debitore inadempiente non è efficace per la protezione dell'interesse del creditore, sia perché il debitore sottrae i suoi beni all'esercizio dell'azione esecutiva, sia perché il creditore potrebbe scoprire che il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare il suo diritto di credito e al risarcimento.
Per questo motivo il legislatore agli articoli 2900 e seguenti del codice
civile permette, a certe condizioni, al creditore di agire prima che vi sia
verificato l'inadempimento del debitore, ponendo dei vincoli sul suo patrimonio
o sostituendosi a lui nell'esercizio di certe azioni.
In questo modo il
creditore che teme di veder sfumare la garanzia fornita dal patrimonio del
debitore è sicuro di conservarla poiché ha già sottoposto a vincolo i beni di
quel patrimonio. È certo che il creditore non potrà in ogni caso agire
preventivamente contro il debitore, ma potrà farlo quando vi siano delle
condizioni che fanno temere di perdere la garanzia rappresentata dal patrimonio
del debitore.
Occupiamoci quindi di questi strumenti tutela preventiva che il legislatore mette a disposizione del creditore che teme di perdere la garanzia rappresentato patrimonio del debitore.
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