Azione revocatoria |
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Video, azione revocatoria | ||
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Anche per spiegare l'azione revocatoria è opportuno ricorrere ad un esempio
con i nostri soliti personaggi.
Tizio, creditore, aspetta che Caio, suo debitore, mantenga gli impegni presi nei
suoi confronti.
Nell'attesa che Caio adempia la sua obbligazione, Tizio teme che
Caio stia vendendo beni facenti parte del suo patrimonio per danneggiarlo in
maniera che, quando si verificherà l'inadempimento, troverà ben poco del
patrimonio di Caio per soddisfare il suo diritto di credito.
Per evitare che
questo accada, il creditore Tizio agisce con l'azione
revocatoria per far dichiarare privi di effetto nei suoi confronti di atti di
alienazione compiuti dal suo debitore. In tal modo, in caso di inadempimento, il
creditore Tizio potrà comunque agire in esecuzione sui beni del debitore anche
se quest'ultimo li aveva già venduti; nei confronti di Tizio, infatti, è come se
i beni non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore Caio.
L'azione revocatoria è quindi un mezzo per conservare la garanzia
patrimoniale del debitore contro gli atti disposizione che quest'ultimo ha
compiuto.
L'effetto dell'azione revocatoria non consiste nella dichiarazione di nullità
degli atti di alienazione compiuti dal debitore, ma nella dichiarazione di
inefficacia, inefficacia non assoluta, ma relativa nel senso che l'atto di
alienazione non può essere opposto al solo creditore che ha agito, mentre nei
riguardi del terzo acquirente e degli altri soggetti è perfettamente valido ed
efficace.
Fatta questa indispensabile precisazione vediamo gli elementi essenziali dell'azione revocatoria.
presupposti |
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presupposti necessari in relazione
al tipo di atto |
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prova della malafede | in caso di atto di disposizione a titolo oneroso la prova della malafede potrà essere fornita con qualunque mezzo. Normalmente il giudice potrà convincersi dell'esistenza della mala fede in base a basso prezzo che il terzo acquirente avrà sborsato per ottenere il bene |
effetti dell'azione revocatoria | l'esperimento dell'azione revocatoria non produce la nullità dell'atto compiuto al debitore, ma la sua inefficacia nei confronti del creditore procedente. Si tratta, quindi, di inefficacia relativa e l'atto compiuto conserva la sua validità, dopo il soddisfacimento delle ragioni del creditore nei confronti delle parti e erga omnes, ma se vi sarà stato un'ulteriore atto di disposizione del bene che il creditore intende aggredire con la revocatoria, il terzo sub acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se era in buona fede al momento dell'acquisto |
prescrizione dell'azione | l'azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole |
Chiudiamo l'argomento relativo all'azione revocatoria con un importante
precisazione.
Abbiamo già parlato di una situazione simile a quella che porta all'esperimento
dell'azione revocatoria;
ci riferiamo alla simulazione.
Con il contratto simulato le parti fingono di alienare un bene, mentre in
realtà tale alienazione non avviene o avviene un diverso negozio giuridico.
Diversamente accade per gli atti compiuti prima che sia esperita l'azione
revocatoria, perché in questo caso gli atti disposizione sono reali e non
fittizi.
Di conseguenza un creditore che vorrà agire contro una finta
alienazione compiuta dal suo debitore al fine di danneggiarlo, non dovrà
esercitare l'azione revocatoria ma dovrà esercitare l'azione volta a dichiarare
l'esistenza della simulazione.
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