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Previsto dall'art. 671 c.p.c. e dall'art. 2905 c.c. si può chiedere sui beni mobili ed immobili del debitore, quando il creditore ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.
Il vincolo che si vuole ottenere attraverso la misura cautelare è di natura giuridica che lo rende simile, in quanto agli effetti, al pignoramento. A conferma di quanto detto ricordiamo che l'art. 2906 c.c. e lo stesso art. 671 si richiamano al pignoramento per l’efficacia e limiti del sequestro.
Scopo della misura cautelare è di assicurare l’utilità di una futura espropriazione forzata.
Secondo la Corte di cassazione il periculum in mora (consistente nel fondato timore di perdere la garanzia del credito durante il tempo necessario ad ottenere il provvedimento sul merito) può essere desunto sia da elementi oggettivi, come l’attuale consistenza del patrimonio del creditore, sia dai comportamenti del debitore che fanno intendere una sua volontà di sottrarre la garanzia del credito.
Il fumus boni juris consiste nella probabile esistenza del diritto di credito vantato da chi chiede la misura cautelare
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