Articolo 2906. Effetti.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le
alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa
sequestrata, in conformitą delle regole stabilite per il
pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il
pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata
proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.
|