La posizione dei soci della società fallita
L'aspetto più interessante del fallimento delle società, riguarda la
posizione dei singoli soci.
Come regola generale il fallimento di una società
comporta il fallimento di tutti quei soci con responsabilità illimitata, mentre
non falliscono i soci con responsabilità limitata.
Anche per i soci che falliscono, però, deve essere assicurato il diritto alla
difesa che spetta al fallito, ed infatti
l'art. 147 comma 3 dispone che :
" Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento
dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma
dell'articolo 15".
Il diritto di difesa dei soci falliti, però, non si ferma qui;
stabilisce
infatti l'art. 147 comma 6 che contro la sentenza del tribunale è ammesso
reclamo a norma dell'articolo 18, e in caso di rigetto della domanda, contro il
decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a
norma dell'articolo 22.
Il reclamo e la relativa impugnazione potrà quindi essere proposta anche dal
singolo socio, che potrà contestare sia l'esistenza dei presupposti per il
fallimento della società, sia i presupposti relativi al suo suo fallimento.
Vediamo allora, la posizione dei soci a responsabilità illimitata e, poi, quella dei
soci a responsabilità limitata:
soci a responsabilità
illimitata |
il fallimento della società con soci a responsabilità
illimitata produce anche il fallimento dei soci
illimitatamente
responsabili cui sono riconosciuti gli stessi diritti
del fallito in merito al diritto al contraddittorio ed alla
difesa nella istruttoria prefallimentare ex art. 15 l.f.
(art. 147 l.f. comma 3) |
il fallimento dei soci illimitatamente responsabili è
conseguenza automatica del fallimento della società, non è
necessaria una nuova dichiarazione o l'accertamento della
loro insolvenza |
il fallimento della società può produrre il fallimento dei
soci occulti illimitatamente responsabili e
della società occulta |
nonostante che vi siano più fallimenti distinti (quello
della società e quelli di ogni singolo socio) il tribunale
nomina un solo giudice delegato e un solo curatore, mentre
si possono nominare più comitati dei creditori
(art. 148 l.f.) |
fallimento dei soci illimitatamente responsabili in caso di
cessazione del rapporto, o nei casi di cessazione della
responsabilità illimitata nelle ipotesi di trasformazione
fusione o scissione
è sottoposto a tre condizioni
(art. 147 comma 2) |
1. non deve essere trascorso un anno dallo
scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della
responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione,
fusione o scissione;
2. devono essere state osservate le formalità previste dalla
legge per rendere noti ai terzi i fatti indicati;
3. la dichiarazione di fallimento è possibile solo se
l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a
debiti esistenti alla data della cessazione della
responsabilità illimitata. |
nel fallimento delle società con soci con responsabilità
illimitata si apre il concorso tra i creditori della società
e i creditori dei singoli soci
MA |
il creditore della società partecipa per l'intero credito
anche nei fallimenti dei singoli soci senza che sia
necessario presentare altre domande di ammissione al passivo
oltre quella presentata per la società. In tal caso il
creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le
ripartizioni effettuate fino all'integrale pagamento, salvo
il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in
più della quota che gli spettava |
il creditore dei singoli soci partecipa solo al fallimento
del suo debitore (esclusi quindi i fallimenti degli altri
soci e della società) e dovrà presentare apposita domanda di
ammissione al passivo |
se il credito nei confronti della società è assistito da
privilegio generale, avrà la stessa collocazione (come
privilegio generale) nei fallimenti dei singoli soci |
la proposta di concordato fallimentare può essere presentata
dalla società fallita alle condizioni previste dall'art.
152 l.f. e dal singolo socio
fallito sia nei confronti dei creditori della società, sia
nei confronti dei suoi creditori particolari (art. 154 l.f.) |
il concordato fallimentare della società ha, salvo patto
contrario, efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il
loro fallimento (art. 153 l.f.) |
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Come sarebbe stato facile intuire il fallimento personale di un socio imprenditore
illimitatamente responsabile non produce il fallimento della società, ed infatti
questa regola è riportata dall'art. 149 l.f.
Passiamo alla posizione dei soci a responsabilità limitata:
soci a responsabilità
limitata |
il fallimento della società non comporta il fallimento dei
soci limitatamente responsabili |
il giudice delegato può, su proposta del curatore,
ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e
ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di
eseguire i versamenti ancora dovuti, anche quando non sia
scaduto il termine stabilito per il pagamento (art. 150
l.f.) |
nella s.r.l. il giudice, ricorrendone i presupposti, può
autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa
o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo
2464, quarto e sesto comma, dei codice civile, cioè nei casi
in cui non si versi il 25% del conferimento o vi sia stato
un conferimento consistente in una prestazione d'opera o
servizi |
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Come abbiamo visto nel caso di fallimento di società con soci a
responsabilità limitata, vi è la possibilità di recuperare i crediti che la
società vantava nei confronti dei soci; l'art. 150, indicato in tabella, parla
della possibilità che il curatore chieda al giudice delegato di ingiungere a
detti soci i versamenti ancora dovuti. Si tratta di un provvedimento equivalente
al decreto ingiuntivo, ex artt. 633 e ss. c.p.c., tanto è vero che sempre l'art.
150 al comma 2 prevede che: "Contro il decreto emesso a norma del primo comma
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di
procedura civile", e l'art. 645 c.p.c. disciplina proprio l'opposizione a
decreto ingiuntivo".