La posizione dei soci della società fallita

L'aspetto più interessante del fallimento delle società, riguarda la posizione dei singoli soci.
Come regola generale il fallimento di una società comporta il fallimento di tutti quei soci con responsabilità illimitata, mentre non falliscono i soci con responsabilità limitata.
Anche per i soci che falliscono, però, deve essere assicurato il diritto alla  difesa che spetta al fallito, ed infatti l'art. 147 comma 3 dispone che :
" Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15".
Il diritto di difesa dei soci falliti, però, non si ferma qui; stabilisce infatti l'art. 147 comma 6 che contro  la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18, e in caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.
Il reclamo e la relativa impugnazione potrà quindi essere proposta anche dal singolo socio, che potrà contestare sia l'esistenza dei presupposti per il fallimento della società, sia i presupposti relativi al suo suo fallimento.

Vediamo allora, la posizione dei soci a responsabilità illimitata e, poi, quella dei soci a responsabilità limitata: 

soci a responsabilità illimitata
il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili cui sono riconosciuti gli stessi diritti del fallito in merito al diritto al contraddittorio ed alla difesa nella istruttoria prefallimentare ex art. 15 l.f. (art. 147 l.f. comma 3)
il fallimento dei soci illimitatamente responsabili è conseguenza automatica del fallimento della società, non è necessaria una nuova dichiarazione o l'accertamento della loro insolvenza
il fallimento della società può produrre il fallimento dei soci occulti illimitatamente responsabili e della società occulta
nonostante che vi siano più fallimenti distinti (quello della società e quelli di ogni singolo socio) il tribunale nomina un solo giudice delegato e un solo curatore, mentre si possono nominare più comitati dei creditori
(art. 148 l.f.)
fallimento dei soci illimitatamente responsabili in caso di cessazione del rapporto, o nei casi di cessazione della responsabilità illimitata nelle ipotesi di trasformazione fusione o scissione
è sottoposto a tre condizioni
(art. 147 comma 2)
1. non deve essere  trascorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione;
2. devono essere state osservate le formalità previste dalla legge per rendere noti ai terzi i fatti indicati;
3. la dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
nel fallimento delle società con soci con responsabilità illimitata si apre il concorso tra i creditori della società e i creditori dei singoli soci
MA
il creditore della società partecipa per l'intero credito anche nei fallimenti dei singoli soci senza che sia necessario presentare altre domande di ammissione al passivo oltre quella presentata per la società. In tal caso il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni effettuate fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota che gli spettava
il creditore dei singoli soci partecipa solo al fallimento del suo debitore (esclusi quindi i fallimenti degli altri soci e della società) e dovrà presentare apposita domanda di ammissione al passivo
se il credito nei confronti della società è assistito da privilegio generale, avrà la stessa collocazione (come privilegio generale) nei fallimenti dei singoli soci
la proposta di concordato fallimentare può essere presentata dalla società fallita alle condizioni previste dall'art. 152 l.f. e dal singolo socio fallito sia nei confronti dei creditori della società, sia nei confronti dei suoi creditori particolari (art. 154 l.f.)
il concordato fallimentare della società ha, salvo patto contrario, efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento (art. 153 l.f.)

Come sarebbe stato facile intuire  il fallimento personale di un socio imprenditore illimitatamente responsabile non produce il fallimento della società, ed infatti questa regola è riportata dall'art. 149 l.f.
Passiamo alla posizione dei soci a responsabilità limitata:

soci a responsabilità limitata
il fallimento della società non comporta il fallimento dei soci limitatamente responsabili
il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, anche quando non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento (art. 150 l.f.)
nella s.r.l. il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile, cioè nei casi in cui non si versi il 25% del conferimento o vi sia stato un conferimento consistente in una prestazione d'opera o servizi

 Come abbiamo visto nel caso di fallimento di società con soci a responsabilità limitata, vi è la possibilità di recuperare i crediti che la società vantava nei confronti dei soci; l'art. 150, indicato in tabella, parla della possibilità che il curatore chieda al giudice delegato di ingiungere a detti soci i versamenti ancora dovuti. Si tratta di un provvedimento equivalente al decreto ingiuntivo, ex artt. 633 e ss. c.p.c., tanto è vero che sempre l'art. 150 al comma 2 prevede che: "Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile", e l'art. 645 c.p.c. disciplina proprio l'opposizione a decreto ingiuntivo".

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