Soci occulti società occulta e società apparente

Il fallimento ha un'efficacia estensiva non solo nei confronti dei soci che appaiono essere tali, ma anche nei confronti di quelli che ufficialmente non risultano far pare della società, ma, in realtà sono dei veri propri soci, in quanto di fatto hanno tale veste, svolgendo le funzioni tipiche della figura del socio, come, ad es. partecipare alla divisione degli utili o  effettuare conferimenti. In ogni caso è il tribunale che accerta l'esistenza del rapporto sociale e anche la posizione del socio occulto, se cioè questi è limitatamente o illimitatamente responsabile. Ciò detto possiamo meglio interpretare il comma quarto dell'art. 147 l.f. secondo cui

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi

 Nel caso della società apparente di cui parlerà tra poco, può accadere che  l'apparenza possa prevalere sulla realtà rendendo possibile il fallimento di una società che, in realtà, potrebbe anche non esistere.
Nel caso della società occulta, della quale ci occupiamo ora, accade invece esattamente l'opposto.

apparentemente esiste un imprenditore individuale sottoposto al fallimento, ma poi si scopre l'esistenza di soci e, quindi, di una società occulta

Le conseguenze della "scoperta" saranno il fallimento della società occulta  e di tutti i soci illimitatamente responsabili e gli effetti del fallimento cominceranno a decorrere dalla data della sentenza pronunciata nei confronti del solo imprenditore.

Questa ipotesi non era prevista dall'art. 147 l.f., ma frutto di una interpretazione estensiva del quarto comma del 147; la riforma del 2006, però, ha espressamente previsto tale ipotesi al comma 5, ipotesi che possiamo così riassumere:

quando dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile fallirà anche la società occulta di cui l'imprenditore (palese) ne faceva parte come socio e i soci di tale società illimitatamente responsabili

Molte discussioni sono sorte sull'applicabilità dell'art. 147 anche all'ipotesi del cosiddetto imprenditore occulto, cioè al caso di chi si serva di un prestanome per gestire la società;
la dottrina è per la maggior parte, contraria all'applicazione dell'art. 147 a questa ipotesi, vista la diversità della situazione rispetto a quanto previsto dall'art. 147 ( l'imprenditore occulto non è certamente socio dell'imprenditore palese, cioè del prestanome), mentre la giurisprudenza ha spesso fatto rientrare questo caso nell'art. 147.

Occupiamoci, infine, della società apparente.

Secondo l'orientamento costante della Corte di cassazione è soggetta a fallimento la società apparente insieme a coloro che appaiono essere soci.
Questa si avrebbe quando due o più soggetti si comportino in maniera tale da ingenerare nei terzi il convincimento, giustificato ed immune da colpa, che essi agiscano come soci. 
L'elemento fondamentale della società apparente non è l'effettiva esistenza del rapporto sociale, ma ciò che appare all'esterno, tale da ingenerare nei terzi la convinzione di trattare con una società.

La tutela dell'affidamento, quindi, prevale su un'eventuale diversa realtà.

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